Che cosa prevedono i Trattati Ue che verranno applicati ora che gli elettori del Regno Unito hanno deciso di lasciare l’Unione Europea? Il «diritto di recesso» unilaterale da parte di uno Stato membro è relativamente recente nel diritto Ue, visto che non era esplicitamente previsto nei precedenti Trattati comunitari ed è stato contemplato per la prima volta all’Art.50 del Trattato di Lisbona sull’Unione europea, entrato in vigore il primo dicembre 2009.
«Ogni Stato membro – recita l’art.50 – può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione». In questo caso, «notifica tale intenzione al Consiglio europeo» ovvero ai capi di Stato e di governo, che formulano degli «orientamenti» in base ai quali l’Unione «negozia e conclude» con lo Stato interessato «un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione».
L’accordo con il paese «secessionista» è negoziato secondo una procedura (articolo 218, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Ue) che prevede che la Commissione presenti delle raccomandazioni al Consiglio Ue, e che il Consiglio autorizzi l’avvio dei negoziati e designi il negoziatore o il capo della squadra negoziale dell’Unione.
Il negoziato è poi concluso «a nome dell’Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo». Cioè, in questo caso specifico con «almeno il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati».
Sempre l’art. 50 stabilisce che i trattati Ue «cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica» del governo al Consiglio europeo della propria intenzione di far uso della clausola di recesso. In concreto, se il governo di Londra dovesse comunicare ufficialmente l’intenzione di recedere dall’Ue al Consiglio europeo previsto per il 28 e 29 giugno prossimi, il Regno Unito cesserebbe di essere uno Stato membro entro la fine di giugno del 2018, prima delle prossime elezioni europee (2019) e della fine del mandato dell’attuale Commissione europea.
A meno che, prosegue l’Art.50, «il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare» il termine di due anni. In questo caso si potrebbe negoziare ancora a lungo (non ci sono altri limiti di tempo indicati), in particolare per quanto riguarda i punti più delicati per i quali sarebbero necessari nuovi accordi bilaterali. (Agenzia AskaNews)