Come era prevedibile il nodo è venuto al pettine: l'Antistrust ha avviato un'istruttoria nei confronti degli Ordini di Chieti, Roma, Milano, Latina, Civitavecchia, Tivoli, Velletri, Tempio Pausania, Modena, Matera, Taranto e Sassari colpevoli di aver ostacolato l'ingresso nel mercato dei servizi legali da parte degli avvocati qualificati in un altro Stato membro dell’Unione. Viene contestata un'infrazione al diritto comunitario. Lo Stato in questione è la Spagna, un paese dove moltissimi giovani laureati italiani negli ultimi anni si sono trasferiti per acquisire l'abilitazione all'esercizio della professione forense che grazie al mercato unico possono poi esercitare anche in Italia. In Spagna, come spiega anche il provvedimento dell'Antistrust, non è necessario sostenere un esame per iscriversi all'albo degli avvocati. Occorre però ottenere l'omologazione della laurea conseguita in un altro paese sostenendo dieci esami in università spagnole. Fatto ciò, ci si può iscrivere al Colegio de Abogados.
Su questo blog abbiamo già scritto dell'argomento in occasione della manovra di luglio 2011 quando la proposta del governo Berlusconi di abolire gli ordini venne subito cancellata da un emendamento presentato e sostenuto dalla "lobby degli avvocati" molto numerosa in Parlamento, soprattutto sui banchi del Pdl. Allora le reazioni furono molto polemiche da parte dei lettori, sia a favore che contro l'ordine.
L’istruttoria dell'Antitrust è stata avviata in seguito a due segnalazioni, effettuate da un avvocato che aveva conseguito il titolo in Spagna e dall’Associazione Italiana Avvocati Stabiliti, che rappresenta i possessori di titolo di laurea in giurisprudenza e chi ha acquisito l’abilitazione alla professione di avvocato in ambito comunitario.
Secondo le due denunce – afferma una nota dell'Antitrust – gli Ordini segnalati hanno posto ostacoli all’iscrizione nella sezione speciale dell’albo dedicata agli "avvocati stabiliti", in violazione di una direttiva comunitaria recepita in Italia dal decreto legislativo n. 96 del 2001. Il decreto consente l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato ai cittadini degli Stati membri in possesso di un titolo corrispondente a quello di avvocato, conseguito nel paese di origine. Il professionista che voglia esercitare in Italia deve iscriversi alla sezione speciale, potendo così esercitare sia pur con alcune limitazioni. Unica condizione è che il professionista sia iscritto presso la competente organizzazione professionale dello Stato d’origine. Successivamente, dopo tre anni di esercizio regolare ed effettivo nel paese ospitante, l’avvocato può iscriversi all’albo degli avvocati ed esercitare la professione di avvocato senza alcuna limitazione.
I comportamenti degli Ordini, che potrebbero costituire intese restrittive della concorrenza con l'obiettivo di escludere dal mercato professionisti abilitati nel resto dell’Unione, sono peraltro anche sotto la lente della Commissione Europea, che l'Autorità intende affiancare con l'utilizzo dei propri poteri antitrust verso gli Ordini stessi.
Per approfondire ecco il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.